Art. 6.
(Tutela delle lingue, delle culture e dei corregionali all'estero).

      1. La regione autonoma riconosce e tutela con proprie leggi le lingue e le culture friulana, slovena e tedesca storicamente proprie del suo territorio.
      2. La regione autonoma promuove iniziative a favore delle comunità italiane autoctone della Slovenia e della Croazia. Può estendere agli italiani ivi residenti i benefìci previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.
      3. La regione autonoma riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale della comunità regionale e promuove iniziative volte a mantenere i legami linguistici, culturali, sociali ed economici con gli stessi.